Art. 5.
(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza).

      1. Chiunque effettua il trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

 

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e successive modificazioni, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare software a sorgente aperto.
      2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla pubblica amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, devono essere conservati dalla stessa pubblica amministrazione al fine di consentire verifiche sul controllo degli standard di sicurezza.
      3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.